Por estar de actualidad, se recuerda el contenido de la pregunta formulada por los diputados del Parlamento Europeo Oreste Rossi y Sergio Paolo Francesco Silvestris a la Comisión Europea, sobre el mercado del servicio de taxi privado contratado vía smartphone, y la respuesta facilitada por la Comisión, en agosto de 2014.
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003983/14 alla Commissione
Oreste Rossi (PPE) e Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE)
(31 marzo 2014)
Oggetto: Mercato dei servizi di autonoleggio privato e taxi: evoluzioni giurisprudenziali e compatibilità con norme diritto UE
In Italia è attivo ormai da diversi mesi un servizio di taxi privato prenotabile via smartphone. Si tratta un’applicazione, scaricabile sugli smartphone e sui tablet, che consente direttamente da questi dispositivi il noleggio auto con conducente. «Il conducente personale per tutti», recita il claim dell’azienda che propone il servizio, attivo già in 25 città tra cui New York, Londra, Parigi e Amsterdam.
Il servizio costa un po’ di più dei normali taxi (rispetto alle tariffe dei taxi il 20 % in più, mentre rispetto alle auto prese a noleggio il prezzo si abbassa fino al 50 %) ed è sicuramente innovativo. Tuttavia diverse associazioni di categoria hanno rilevato eventuali profili d’illegittimità rispetto alla Legge n. 21 del 1992, quella che distingue chiaramente il servizio taxi, caratterizzato dalla corsa presa al volo (su piazza) o tramite radiotaxi, dal servizio di noleggio con conducente, da attivarsi mediante contatto diretto. Nel primo caso la contrattazione è vietata e le tariffe sono predeterminate — proprio per impedire la possibilità del rifiuto della corsa (a garanzia dell’utente) — nell’altro la «contrattazione» è l’elemento centrale. L’utente può valutare l’offerta migliore, scegliendo liberamente la rimessa e mettendosi d’accordo sul prezzo.
Il Comune di Milano ha deciso di recente di limitare il servizio con un provvedimento amministrativo. Il TAR della Lombardia ne ha sospeso l’efficacia ed ora il Comune l’ha reso inefficace, senza aspettare un giudizio in merito.
Alla luce delle menzionate evoluzioni giurisprudenziali e del contesto normativo del diritto UE, considerato che: — la Commissione si era già espressa in merito (risposta all’interrogazione n. E-006643/2013); — la questione era stata deferita alla Corte di giustizia europea per una pronuncia pregiudiziale nelle cause riunite C-162 e C-163/12, si chiede alla Commissione se ritiene di poter esprimere un parere circa la compatibilità del servizio descritto e della normativa italiana rispetto agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, aventi ad oggetto le pratiche anticoncorrenziali, e all’articolo 49 TFUE, che sancisce la libertà di stabilimento.
Risposta congiunta di Siim Kallas a nome della Commissione
(11 agosto 2014)
La Commissione sostiene lo sviluppo di servizi di mobilità nuovi e innovativi poiché essi possono incrementare trasparenza, scelta e praticità dei servizi di trasporto e ridurre i costi per gli utenti.
La Commissione è consapevole che i nuovi modelli d’impresa in materia di trasporto di passeggeri hanno condotto a dibattiti su una serie di questioni, anche di natura giuridica.
Nella sua risposta all’interrogazione scritta n. 6643/2013 (2), la Commissione ha esposto alcune considerazioni di carattere generale sulle norme giuridiche che potrebbero essere pertinenti ai fini della valutazione del trasporto di meno di otto passeggeri e ha sottolineato l’assenza di una legislazione specifica dell’Unione europea per servizi di questo tipo. Ha altresì fatto riferimento a cause riunite pendenti dinanzi alla Corte di giustizia europea (pronuncia pregiudiziale, C-162/12 e C-163/12) che potrebbero fornire chiarimenti in merito. Tuttavia, la Corte ha archiviato le cause nel febbraio 2014 senza una decisione di merito, per difetto di competenza.
La Commissione sta attualmente valutando la questione, in particolare alla luce dei principi generali del trattato, come la libertà di stabilimento. La Commissione terrà informati gli onorevoli parlamentari sugli sviluppi dell’analisi da parte dei servizi della Commissione.
In riferimento al caso specifico della tassazione in Belgio, le compagnie sono soggette alle norme di tassazione belghe, applicate dalle autorità nazionali competenti.
(2) Disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-006643 %2b0 %2bDOC%2bXML%2bV0 %2f%2fEN&language=EN.
Cabe recordar asimismo que los asuntos acumulados C-162/12 y C-163/12 dieron lugar a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Airport Shuttle Express scarl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)/Comune di Grottaferrat, en la que el TJ sostuvo que “no es competente para responder a las peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), mediante resoluciones de 19 de octubre de 2011 y de 1 de diciembre de 2011, en los asuntos acumulados C-162/12 y C-163/12, en la medida en que versan sobre la interpretación del artículo 49 TFUE. Dichas peticiones son inadmisibles en la medida en que tienen por objeto la interpretación de otras disposiciones del Derecho de la Unión”.